201706.30
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Cass., sez. VI civ. – T, 30 giugno 2017 (ord.), n. 16289 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3064/2016 proposto da:

COMUNE DI FORIO, – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEULADA 38/A, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI AIECHELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO ACUNTO;

– ricorrente –

contro

RISTORANTE LA BECCACCIA DI REGINE BARTOLOMEO & C. S.A.S., – P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 70, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMA, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE PACIFICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10760/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 02/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, e dato atto che la controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 10760/48/2015, depositata il 2 dicembre 2015, la CTR della Campania ha accolto l’appello proposto nei confronti del Comune di Forio dal Ristorante La Beccaccia di Bartolomeo Regine & C. S.a.s. (di seguito società), avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso della società avverso avviso di accertamento per TARSU relativa all’anno 2012.

Avverso la pronuncia della CTR il Comune di Forio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia cumulativamente “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, = Omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio = Mera apparenza, inesistenza della motivazione su altri punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Di là dalla commistione di censure che può rilevarsi dalla rubrica, testualmente riprodotta, nell’illustrazione del motivo appare sufficientemente enucleabile in modo autonomo la censura principale relativa alla violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto che nella fattispecie in oggetto l’atto impositivo non avesse adeguatamente assolto l’obbligo di motivazione, per mancata allegazione delle delibere in esso richiamate. Il motivo è manifestamente fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, in tema di accertamento tributario, l’onere di allegazione posto a carico dell’amministrazione finanziaria dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, secondo periodo, dello “altro atto” richiamato nella motivazione dell’avviso di accertamento, ha riferimento agli atti che, rappresentano, appunto, la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell’avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte del contribuente.

Tale principio è pacificamente riferibile anche agli avvisi di accertamento emanati dalle amministrazioni comunali (cfr., ad esempio, in tema di ICI, Cass. sez. 5, 24 novembre 2004, n. 22197; Cass. sez. 5, 17 ottobre 2008, n. 25371; Cass. sez. 5, ord. 25 luglio 2012, n. 13106; Cass. sez. 6-5, ord. 3 novembre 2016, n. 22254 e, specificamente, in tema di TARSU, Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1568).

D’altronde, che l’allegazione delle delibere a contenuto normativo non valga in alcun modo ad integrare il requisito motivazionale dell’atto impositivo in tema di TARSU si collega all’ulteriore principio secondo cui “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili” (cfr. Cass. sez. 5, 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass. sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7044).

La sentenza impugnata, che, ignorando del tutto l’indirizzo innanzi menzionato, per rifarsi, senza alcun ulteriore approfondimento, ad un precedente (Cass. sez. 5, 1 ottobre 2010, n. 20535) rimasto isolato, si è posta in contrasto con il succitato orientamento largamente prevalente di questa Corte, al quale va assicurata in questa sede ulteriore continuità, e va dunque cassata.

E’ appena il caso, infine, di osservare, contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente in memoria che, integrando il sistema di pubblicità legale delle delibero dei Comuni un obbligo di legge (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 124) la pubblicazione delle delibere deve presumersi e non essere oggetto di specifica prova da parte dell’Ente.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR della Campania in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra formulati.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017