201503.26
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Cass., sez. VI civ. – T, 26 marzo 2015 (ord.), n. 6054 (testo)

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 18 febbraio – 26 marzo 2015, n. 6054
Presidente Bognanni – Relatore Perrino

In fatto

In esito ad un controllo dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione fiscale della società, da cui era emerso che l’ammontare dei ricavi dichiarati era sensibilmente diverso da quello derivante dall’applicazione degli studi di settore in relazione all’attività svolta dalla contribuente, e fallito l’accordo volto alla definizione con adesione in seno al contraddittorio appositamente instaurato, l’ufficio ha accertato, ai fini IRES, Iva ed Irap maggiori ricavi, irrogando altresì le relative sanzioni.
La locale Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso proposto avverso l’avviso e quella regionale ha rigettato l’appello della contribuente, rimarcando, per quanto d’interesse, il regolare svolgimento del contraddittorio e l’inapplicabilità del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’articolo 12 dello statuto dei diritti del contribuente.
Avverso questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, illustrato con memoria, al quale l’Agenzia delle entrate replica con controricorso.

In diritto

1.- Il ricorso può essere definito in camera di consiglio, risultando manifestamente infondato.
2.- L’infondatezza dell’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., col quale la società lamenta la violazione del 7° comma dell’articolo 12 dello statuto dei diritti del contribuente emerge chiaramente, giusta il principio di diritto affermato dalla Corte in fattispecie similare (Cass. 4 aprile 2014, n. 7960), secondo cui «in tema di accertamento standardizzato mediante parametri e studi di settore, non è applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, essendo già prevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l’interlocuzione del contribuente prima dell’emissione dell’avviso».
2.1.- E la sussistenza delle fase necessaria di contraddittorio procedimentale, nella fattispecie regolarmente espletata, rende inapplicabile la giurisprudenza più recente citata in memoria, evidenziando l’inconferenza in relazione al caso in esame degli argomenti sviluppati dall’ordinanza n. 527/15 di questa sezione, richiamata dalla società nel corso della discussione orale,
3. – Il ricorso va in conseguenza respinto.
3.1. – Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti di applicazione dell’articolo 13, comma 1 – quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna la società contribuente a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte costituita, liquidate in euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di applicazione dell’articolo 13, comma 1 – quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.