201707.21
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Cass., sez. VI civ. – I, 21 luglio 2017 (ord.), n. 18120 (testo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14867/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso GNOSIS FORENSE S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso il decreto n. 621/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 09/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Svolgimento del processo

che:

Equitalia Sud ricorre per cassazione avverso il decreto del tribunale di Napoli in data 9-5-2016 col quale è stata respinta l’opposizione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in relazione a crediti tributari documentati da estratti di ruolo;

il tribunale ha confermato il provvedimento del giudice delegato che aveva ritenuto suscettibili di ammissione al passivo i soli crediti tributari e previdenziali portati da cartelle di pagamento previamente notificate alla fallita o al curatore.

Motivi della decisione

che:

il ricorso, col quale Equitalia Sud denunzia la violazione della L. Fall., art. 93, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88e del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18, è manifestamente fondato, essendosi il tribunale discostato dall’insegnamento di questa Corte secondo il quale l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo (e dunque del relativo estratto), senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (v. Cass. n. 6126-14, Cass. n. 23110-16); pertanto il provvedimento di merito va cassato con rinvio al medesimo tribunale, diversa sezione, per nuovo esame;

il tribunale si uniformerà all’insegnamento appena citato e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, su relazione del Consigliere Terrusi (est.), il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017