201807.20
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Cass., sez. trib., 20 luglio 2018 (ord.), n. 19381 (testo)

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 16 maggio – 20 luglio 2018, n. 19381
Presidente Chindemi – Relatore Priscoli

Fatti di causa

Rilevato che C.A. S.r.l., in qualità di soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, ricorreva avverso l’ordinanza-ingiunzione del 17 giugno 2006 della Direzione Generale delle Entrate con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa nella misura di euro 2.580 per tardiva trasmissione telematica di 5 dichiarazioni modello 770S/2003 per l’anno d’imposta 2002 in violazione dell’art. 7 ter del D.P.R. n. 322 del 1998 (ndr: art. 3, co. 7-ter, del D.P.R. n. 322 del 1998) in quanto inviate oltre il prescritto termine di un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente;
che della società ricorrente si avvaleva, per l’inoltro telematico dei dati contabili, l’operatrice O.M., consulente libera professionista che esercitava in forma autonoma l’attività di servizi di elaborazione di dati contabili;
che la consegna delle dichiarazioni venne effettuata in ritardo per la presenza di errori contenuti nel supporto magnetico bloccando l’invio telematico delle dichiarazioni e per una malattia della M. che le aveva impedito di correggere prontamente gli errori bloccanti;
che avverso tale ordinanza la C.A. ricorreva avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, la quale accoglieva il ricorso, osservando che l’operato della società era immune da colpe per le difficoltà incontrate (“errori bloccanti”, malattia della M.);
che l’Agenzia delle Entrate appellava tale sentenza avanti la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia, la quale accoglieva il ricorso “in quanto come risulta dalle dichiarazioni presentate dall’intermediario vi era l’impegno a trasmettere le dichiarazioni medesime in via telematica in base ad una determinata data di consegna, data che lo stesso appellato riconosce che non è stata modificata con una nuova dichiarazione.
A nulla rileva che la mancata tempestiva trasmissione sia dipesa da una non corretta esposizione dei dati da parte dell’operatrice in quanto tale questione attiene ai rapporti interni tra le parti e non riguarda la violazione degli obblighi di legge che la C.A. s.r.l. proponeva ricorso affidato a tre motivi e che l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso; in prossimità dell’udienza la ricorrente depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Ragioni della decisione

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, la società ricorrente denuncia omessa/carente/insufficiente motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per la controversia in quanto l’intero impianto difensivo è imperniato sulla impossibilità per la stessa e dunque sulla corrispondente assenza di responsabilità al riguardo in ragione sia degli “errori bloccanti” sia delle condizioni di salute della M.;
che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 6, commi 5 e 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 in quanto tali norme, benché non espressamente dedotte in grado di appello, individuano il principio di colpevolezza in materia tributaria, mentre nella specie la società ricorrente non avrebbe colpa in quanto avrebbe commesso il fatto per forza maggiore;
che con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5 bis, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 10 della legge n. 212 del 2000, in quanto si tratterebbe di una violazione formale che non avrebbe inciso sul versamento del tributo;
ritenuto che i motivi, che in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati;
considerato infatti che in materia, la Corte ha affermato i seguenti principi:
in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest’ultimo (Cass. 17 marzo 2017, n. 6930; Cass. 9 giugno 2016, n. 11832; Cass. 18 dicembre 2015, n. 25580);
in tema di illeciti amministrativi, la sufficienza, al fine d’integrare l’elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa ex art. 3 legge 689 del 1981, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell’autore dell’infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza (Cass. 15 gennaio 2018, n. 720; Cass. 16 giugno 2017, n. 15015);
in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti “errori bloccanti” della trasmissione telematica, che sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto “scarto” della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio (Cass. 21 giugno 2017, n. 15439; Cass. 16 gennaio 2015, n. 675);
in tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, la causa di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell’acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove é situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto, deve essere sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al contribuente (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto che integrassero la forza maggiore, ostativa al trasferimento della residenza nel termine di legge, le gravi condizioni di salute del contribuente, in quanto circostanze prive dei caratteri della imprevedibilità (Cass. 17 luglio 2017, n. 17225);
in materia d’IVA, la condotta di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, consistente nella richiesta di rimborso d’imposta non dovuta o eccedente il dovuto, integra una violazione di pericolo, che non è meramente formale e non ricade, pertanto, nell’ambito applicativo dell’art. 10, comma 3, della I. n. 212 del 2000, senza necessità dell’effettiva percezione della somma, per cui non è sufficiente, al fine di escludere la punibilità, una volta formulata la richiesta di rimborso nella dichiarazione trimestrale, la rettifica nella successiva dichiarazione annuale, specialmente ove il ravvedimento del contribuente sia stato originato da una richiesta di chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria (Cass. 5 agosto 2016, n. 16422; Cass. 10 febbraio 2016, n. 2505);
che dai suddetti principi può a sua volta enuclearsi il seguente principio di diritto, applicabile al caso di specie: «In tema di sanzioni amministrative comminate – per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti – ad un soggetto che svolga professionalmente tale compito, grava su quest’ultimo, per poter andare esente da responsabilità, l’onere della prova di aver esercitato una adeguata diligenza la quale, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., deve essere caratterizzata dalla perizia, che implica che egli non possa addurre quali scusanti né la presenza di disguidi tecnici (“nella specie i cd. errori bloccanti”), in quanto rientranti fisiologicamente nella sfera di quegli inconvenienti che possono essere efficacemente superati per mezzo delle conoscenze tecniche attinenti a tale professione, né la malattia, l’infortunio o comunque l’indisposizione di un dipendente o di un qualsiasi collaboratore, in quanto circostanze ampiamente prevedibili che possono essere efficacemente prevenute con l’anticipata individuazione di un eventuale sostituto: le conseguenti sanzioni amministrative non possono essere considerate risposta a delle violazioni meramente formali (e quindi in contrasto con l’art. 10 dello Statuto dei contribuenti) perché il rispetto dei termini per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei contribuenti risponde all’esigenza, costituzionalmente rilevante, di permettere un efficace e reale controllo su di esse, in conformità al principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione e funzionale sia al rispetto del principio dell’equilibrio del bilancio che di quello, a tutela dello stesso contribuente, della capacità contributiva, ossia a che non siano fatti errori circa il quantum delle imposte dovute»;
ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400, oltre a spese prenotate a debito.