201506.12
0

Abuso del diritto: ok dalle Commissioni di Camera e Senato (fonte Ipsoa Quotidiano)

Via libera con osservazioni di Camera e Senato sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega fiscale in materia di certezza del diritto. Tra le principali richieste di intervento si segnala la necessità di chiarire la differenza tra evasione ed elusione fiscale e l’introduzione di un termine per la presentazione dell’istanza di interpello preventivo sull’abuso del diritto.

Le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di decreto legislativo recante “disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente”, in attuazione della delega fiscale (legge n. 23/2014).
Il provvedimento è teso a rafforzare il clima di certezza nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente. In primo luogo, si introduce una nuova definizione di abuso del diritto, estesa a tutti i tributi e unificata all’elusione. In secondo luogo, si prevede che il raddoppio dei tempi di accertamento in presenza di reati penali opererà solo se la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria sarà presentata entro la scadenza ordinaria dei termini. Infine, viene istituito un nuovo regime di adempimento collaborativo tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti per prevenire potenziali controversie fiscali, riservato inizialmente ai contribuenti di maggiori dimensioni.
Il parere approvato dalle Commissioni contiene tre condizioni e sette osservazioni.
Tra le osservazioni, si segnala l’invito a chiarire nella versione definitiva del provvedimento la differenza tra evasione ed elusione fiscale. Inoltre a giudizio delle Commissioni il decreto dovrà contenere una norma specifica sulle sanzioni amministrative applicabili anche all’elusione fiscale.
Tra le condizioni, le Commissioni chiedono che nel novero delle fattispecie che possono determinare il raddoppio dei termini di accertamento siano ricomprese le notizie di reato presentate dalla Guardia di finanza. Per quanto concerne la fase transitoria della limitazione del raddoppio dei termini, inoltre, il parere suggerisce la modifica della nozione degli atti i cui effetti sono fatti salvi alla data di entrata in vigore del provvedimento, sostituendo l’indicazione degli “atti impositivi” con la più specifica nozione di ”atti di controllo”.
Infine nel parere si segnala la necessità di prevedere che l’istanza di interpello preventivo sull’abuso del diritto sia presentato prima della scadenza dei termini di invio della dichiarazione.

(fonte www.ipsoa.it)